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Emergenza Coronavirus: la circolare del Viminale su spostamenti e autodichiarazione

Emergenza Coronavirus: la circolare del Viminale su spostamenti e autodichiarazione

La direttiva è propedeutica all’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”: si prevedono verifiche sugli spostamenti delle persone, in entrata e in uscita dai territori indicati dal DPCM 8 marzo 2020, quale che sia il mezzo di viaggio

Il Ministro dell’Interno Lamorgese ha inviato la direttiva dell’8 marzo 2020 ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. Il documento prevede, al punto 2, indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, ovverosia la ‘zona arancione’ di cui all’art.1 del DPCM 8 marzo 2020.

In tal senso, per specifico interesse dei comuni si osserva che:
gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus; i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni.

Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali. Autodichiarazione e sanzioni

La direttiva specifica anche che: la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli;
la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020. (art.650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità, con pena prevista arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro). Salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave;
al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante (e quindi, nel caso, anche la Polizia municipale) provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del DPCM che possono portare a configurare ipotesi di reato.

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